7 novembre 2011

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Continua lo scandalo Strage di Viareggio : licenziato Riccardo Antonini


http://www.legalius.it/lotta-ai-soprusi/continua-lo-scandalo-strage-di-viareggio-licenziato-riccardo-antonini/
Oggi hanno licenziato Riccardo Antonini, dipendente di RFI, nominato come consulente tecnico di parte della Filt-Cgil e da alcuni familiari delle vittime della strage.
La domanda sorge spontanea : Riccardo Antonini è incompatibile per le RFI perché svolge il proprio lavoro correttamente e perché si adopera civilmente per l’accertamento della verità e della giustizia mentre l’ing. Licciardello non è incompatibile come perito nonostante sia pagato da RFI ?
Noto è come chi è nel giusto non abbia mai avuto vita facile dovendo subire le più varie angherie.
Il problema è però che uno stato che si definisce di diritto caldeggi tali angherie e ciò è davvero inaccettabile.
Inaccettabile è restare inermi di fronte a queste situazioni paradossali in un sistema che, tra l’altro, è pieno di falle continue che ruotano contro a chi richiede giustizia.
Ad esempio  in materia di incidente probatorio ( tanto per stare in tema) l’art. 401 cpp stabilisce che si applicano , a detto procedimento, le norme stabilite per il dibattimento.
L’ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ex art. 586 cpp, ma esclusivamente ricorribile per cassazione. Inoltre poiché il codice dice che per la ricusazione dei periti si applicano le norme dell’art. 41 cpp in materia di ricusazione del giudice, il 1° comma di detto articolo stabilisce che contro l’ordinanza si può ricorrere in cassazione la quale decide in camera di consiglio a norma dell’art. 611 cpp.
Se tale ragionamento giuridico fila, e si invitano i lettori anche colleghi ad esprimere un loro parere al riguardo, ci sarebbe la possibilità di fare ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del gip che ha dichiarato compatibile l’ing. Licciardello non ricusandolo . Ma – ed ecco la lacuna – le persone offese non sono ancora parti processuali e quindi non sono legittimate a proporre ricorso in cassazione. Inoltre anche il termine per proporre ricorso sarebbe veramente breve e cioè 15 gg. dalla lettura in udienza. Considerato il tempo per avere le copie degli atti il termine in buona sostanza si dimezza.
Ecco allora che una lacuna procedurale impedisce alle persone offese che hanno partecipato all’incidente probatorio con i loro avvocati di poter proporre impugnazione contro un’ordinanza che ritengono ingiusta  e ciò dimostra, ancora una volt,a che il “sistema” non è certamente a favore delle brave persone.
Mi domando quanto si potrà andare ancora avanti in questo modo….
Comunque …Antonini siamo tutti con te!

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